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Legge regionale 12 novembre 2014, n. 68

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 19 novembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Considerato quanto segue:


1. Ad oltre un anno dall’entrata in vigore della l.r. 40/2012 , che ha istituito nell’ordinamento della Regione Toscana il collegio dei revisori dei conti, si rende opportuno, sulla base dell’esperienza fin qui maturata, integrare la suddetta legge con alcuni interventi manutentivi volti a facilitare, sul piano procedurale, lo svolgimento dei compiti propri del collegio;


2. A tal fine, si ritiene opportuna una più esatta definizione delle modalità di acquisizione degli elementi di conoscenza necessari al collegio, con particolare riferimento all’attività delle commissioni consiliari ed all’attività emendativa di aula relative agli atti sottoposti all’esame del collegio;


3. Si prevedono disposizioni di maggiore snellezza per le riunioni del collegio in caso di occasionale assenza di uno dei componenti;


4. Per quanto attiene alla durata in carica del collegio, è opportuno modificare l’iniziale previsione di tre anni, innalzandola a cinque al fine di assicurare una maggiore continuità dell’organismo e di non vanificare il patrimonio di conoscenze da questo acquisite sulla struttura e le caratteristiche del bilancio regionale, tanto più nell‘attuale fase di adattamento del bilancio stesso alle linee di armonizzazione di tutti i bilanci pubblici;


5. Verificate, nella concreta esperienza, la quantità e qualità di impegno professionale richieste al collegio per lo svolgimento dei compiti assegnati ed effettuata, altresì, un’analisi comparativa con la disciplina di analoghi organismi operanti presso le altre regioni e i maggiori enti locali, si ritiene congruo ridefinire, sia pure in ridotta misura, il compenso attribuito;


6. Si introduce inoltre la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con deliberazione della Giunta regionale, a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22 del d.lgs 118/2011 , in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio (i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte), disponendo un ulteriore incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.