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Legge regionale 12 novembre 2014, n. 68

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 19 novembre 2014

Art. 9
- Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012
1. Dopo il punto 11 del preambolo della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
11 bis. Si introduce la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con delibera della Giunta regionale e a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio, i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte, disponendo un conseguente incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.