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Legge regionale 12 novembre 2014, n. 68

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 19 novembre 2014

Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 40/2012 il numero: “
15
” che compare due volte è sostituito in entrambi i casi dal seguente: “
20
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’indennità di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e
oneri.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.