Menù di navigazione

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 68

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 19 novembre 2014

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40/2012 è inserito il seguente:
1 bis. A decorrere dall’esercizio 2015, al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ). La deliberazione di cui al presente comma individua anche le risorse professionali che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l’esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r. 40/2012 , è inserito il seguente:
1 ter. Gli adempimenti conseguenti all’attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis, riguardano esclusivamente l’esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell’entrata in vigore del presente comma.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.