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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO I
Tipologia e corresponsione dei contributi
Art. 183
Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d’uso
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184, comma 1 e dall’articolo 185, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate nel presente titolo.
1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui all’articolo 134, comma 1, lettera e bis), eseguiti in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo. (402)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 47.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184, comma 1 e dall’articolo 185, la SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione ad eccezione dei seguenti interventi, per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione:
a) interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari;
b) interventi di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d) ed e);
3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile,(403)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 47.

limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.(165)

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28.

Art. 184
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
a) aumento delle superfici utili (404)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 48.

degli edifici, come definite dal regolamento di cui all’articolo 216; (166)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71.

b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari fermo restando quanto previsto all'articolo 183, comma 3.(167)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71.

3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall’articolo 62, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.
4. Con deliberazione, il Consiglio regionale individua:
a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori;
b) i criteri generali per l’erogazione del contributo di cui alla lettera a).
5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sugli interventi di cui al presente articolo.
5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l’articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 (281)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 29.

. (169)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71.

6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma 5, previa comunicazione alla commissione consiliare competente.
7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applica annualmente l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) determinato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell’indice.
8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7, si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate successivamente al 1° gennaio dell’anno seguente.
Art. 185
Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia.
2. La Giunta regionale con deliberazione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell’indice del costo di costruzione determinato dall’ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati disponibili dell’indice.
4. Il contributo afferente al permesso di costruire o alla SCIA presentata ai sensi dell’articolo 134, commi 2 e 2 ter,(501)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23.

(282)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 30.

comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001.(170)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72.

Art. 186
Edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, Sito esternodel d.p.r. 380/2001 , il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto alla sola quota di cui all’articolo 184, applicata nella misura minima stabilita dal comune, qualora l’interessato si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall’articolo 187.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma 1, in tal caso, sono descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere medesime.
3. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione oppure ad eseguire direttamente le opere stesse.
4. La convenzione o l’atto d’obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese dell’interessato.
Art. 187
Convenzione tipo
1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 186, con deliberazione della Giunta regionale è approvata una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali devono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:
a) all’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
e) alla determinazione del costo delle aree in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 183.
2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1, sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 188
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione(502)

Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24.

1. Il contributo di cui all’articolo 183 non è dovuto nei seguenti casi:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa;
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, previa in questo caso, la stipula di convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico;
c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;
d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all’interno dei perimetri dei centri abitati.
2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:
a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile (171)

Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73, e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49.

preesistente, di edifici unifamiliari. E’ facoltà del comune disciplinare, nel regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;
c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento delle superfici utili (171)

Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 73, e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49.

e mutamento della destinazione d’uso, quando l’interessato si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere agli oneri di urbanizzazione. Il comune disciplina i casi di esonero motivato dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.
d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio. (503)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24.

3. Il contributo di cui all’articolo 183, non è dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall’Sito esternoarticolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili.
3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all’articolo 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. (504)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24.

Art. 189
Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L’incidenza di tali opere è stabilita con atto del comune in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 184, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi da parte del comune in relazione ai diversi tipi di attività.
3. Qualora la destinazione d’uso delle costruzioni o impianti indicati nei commi 1 e 2, nonché delle opere di cui all’articolo 188, comma 1, lettera a), sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d’uso, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.
Art. 190
Versamento del contributo
1. Il contributo di cui all’articolo 183, è corrisposto al comune all’atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa.
2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera, è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa.
3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.
Art. 191
Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 184, comma 5, il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo la differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anziché quelli di nuova costruzione anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001;(172)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74.

d) destinazioni d’uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell’incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 90 per cento dei valori medi definiti in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 184, comma 5 fermo restando quanto stabilito all’articolo 188, comma 3 bis.(505)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 25.

3. Per gli interventi nei piani per l’edilizia economica e popolare di cui all’articolo 117, il contributo di cui all’articolo 183 è commisurato alla sola quota di cui all’articolo 184 ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 35, comma 8, lettera a), e comma 12, Sito esternodella legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 ; Sito esternolegge 18 aprile 1962, n. 167 ; Sito esternolegge 29 settembre 1964, n. 847 ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all’articolo 118, sono realizzati a titolo gratuito, fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica l’articolo 189, comma 2. Gli oneri per l’urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati, per l’intero, nel costo relativo alla cessione dell’area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì computata l’incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata dal comune sulla base dei parametri della tabella approvata con deliberazione della Giunta regionale e soggetti agli aggiornamenti di cui all’articolo 184.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a cura dei privati proponenti. In tal caso, la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è più dovuta.
6. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili in assenza di opere edilizie comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal comune.(405)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 50.

8. I comuni, contestualmente alla disciplina di cui all’articolo 98 o con apposito atto, definiscono mediante specifiche tabelle l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) alle destinazioni d’uso regolamentate che comportano aumento dei carichi urbanistici;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all’articolo 188, il comune determina l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all’articolo 183, quando l’intervento sia relativo a:
a) immobili soggetti alla disciplina del titolo IV, capo III;
b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati (285)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 31.

nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 216.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, ai fini del rilascio del permesso di costruire o ai fini della presentazione della SCIA, è facoltà dell’interessato obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.
12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, può essere(286)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 31.

effettuata direttamente dal soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo(283)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 31.

.(173)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74.

13. I comuni applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità dei nuovi edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalla normativa di riferimento in una misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 70 per cento.
14. Con la deliberazione di cui all’articolo 184, comma 5, la Giunta regionale determina i criteri con cui i comuni applicano la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al comma 13, nonché la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di rigenerazione urbana e la riduzione degli oneri di cui all’articolo 220, comma 1.
15. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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