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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO I
Contenuto degli atti di governo del territorio
Art. 88
Piano di indirizzo territoriale
1. Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica.
2. Il PIT ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 59 della presente legge.
3. Il PIT è composto da una parte statutaria e da una parte strategica.
4. In particolare, lo statuto del territorio del PIT, individua, rappresenta e disciplina:
a) il patrimonio territoriale regionale;
b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 5;
c) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del Codice e le aree di cui all’articolo 142 dello stesso Codice;
d) le disposizioni concernenti l’adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al piano paesaggistico, assicurando nel relativo procedimento la partecipazione degli organi ministeriali.
5. La parte strategica del PIT indica le linee progettuali per l’assetto territoriale regionale mediante l’individuazione e la definizione:
a) del ruolo dei diversi sistemi territoriali locali e dei conseguenti obiettivi del governo del territorio;
b) di indirizzi e criteri per lo sviluppo di azioni integrate per la tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale e del paesaggio;
c) di indirizzi e criteri per l’elaborazione di specifici progetti di territorio riferiti a tematiche e ambiti territoriali individuati come strategici dal programma regionale di sviluppo (PRS).
6. Il PIT contiene inoltre:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
7. Ai fini di cui al comma 5, il PIT stabilisce:
a) gli indirizzi relativi all’individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali, anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni;
b) le direttive e le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione, ai fini del governo degli effetti territoriali;
c) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi sul territorio di competenza regionale e relative prescrizioni;
d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave; (6)

Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61.

e) la disciplina per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici. In particolare il PIT contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, le previsioni di ampliamento e di riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione;
f) l’individuazione dei porti di interesse regionale, la disciplina per gli interventi di riqualificazione e ampliamento di quelli esistenti e la disciplina delle loro funzioni;
g) la disciplina delle funzioni degli aeroporti del sistema aeroportuale toscano;
h) la disciplina territoriale per le grandi strutture di vendita e per le aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture;
i) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera i), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 88 bis
Disposizioni particolari per l’approvazione del piano di indirizzo territoriale(4)

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 42.

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione della proposta.
Art. 89
Progetti di territorio
1. I progetti di territorio di cui all’articolo 88, comma 5, lettera c), attuano il PIT e sono approvati dal Consiglio regionale mediante un’unica deliberazione qualora non comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1, comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni sono soggetti al procedimento di cui al titolo II capo I.
2 bis. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai progetti di paesaggio previsti dal piano di indirizzo territoriale (PIT), assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti. (357)

Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

Art. 90
Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia.
3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTC specifica:
a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con particolare riferimento al territorio rurale;
b) le invarianti strutturali del territorio provinciale;
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice;
d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine:
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III;
d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000 ;
e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità provinciale.
7. Il PTC stabilisce:
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia;
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale e relative prescrizioni;
c) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.
9. Il PTC contiene inoltre:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
Art. 91
Piano territoriale della città metropolitana
1. Il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della città metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
2. Il PTCM si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della città metropolitana.
3. Il PTCM recepisce e specifica i contenuti del piano paesaggistico regionale.
4. Il PTCM si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica.
5. Lo statuto del territorio del PTCM specifica:
a) il patrimonio territoriale della città metropolitana, in relazione alle funzioni proprie e delegate, con particolare riferimento al territorio rurale;
b) le invarianti strutturali del territorio della città metropolitana;
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice;
d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale;
6. La parte strategica del PTCM indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. A tal fine:
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni;
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali;
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, nonché per la trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000 ;
d) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio economico e culturale della comunità della città metropolitana.
7. Il PTCM stabilisce:
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della città metropolitana;
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della città metropolitana e relative prescrizioni;
c) le misure di salvaguardia.
8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni.
9. Il piano territoriale della città metropolitana contiene, inoltre, le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, con particolare riferimento:
a) alle infrastrutture e ai servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala metropolitana e migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) alle reti dei servizi di interesse della città metropolitana;
c) alla valorizzazione e al recupero dei sistemi insediativi esistenti;
d) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale;
e) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102.
10. Il PTCM contiene altresì:
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale.
Art. 91 bis
Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi(5)

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 43.

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all’ articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 23, comma 15.
2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all’articolo 95.
Art. 92
Piano strutturale
1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all’articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile.
2. Il quadro conoscitivo comprende l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.
3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:
a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all’articolo 5;
b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4;
c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all’articolo 66;
d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM;
e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT;
f) i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie.
4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:
a) l’individuazione delle UTOE;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all’articolo 130,(96)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37.

previste all’interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali(96)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37.

;
d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l’efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;
e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
g) gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lettera c), gli ambiti di cui all’articolo 90, comma 7, lettera b), o gli ambiti di cui all’articolo 91, comma 7, lettera b).
5. Il piano strutturale contiene altresì:
0a) gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica; (523)

Lettera inserita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 12.

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
c) l’individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;
e) le misure di salvaguardia.
6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.(97)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37.

7. Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell’uso del suolo e non contiene previsioni localizzative (544)

Parole inserite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 10.

, ad eccezione dell’indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g), e delle misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e).
Art. 93
Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale
1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre(218)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 5.

anni decorrenti dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(219)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 5.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(465)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4.

3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì alla data dell’eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di adozione del piano operativo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
Art. 94
Piano strutturale intercomunale Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale(98)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

1. Due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all’articolo 92.
2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con particolare riferimento:
a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale; (99)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102.
2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a quattro anni (358)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

(221)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 6.

decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), (221)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 6.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva. (466)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5.

(100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 quater. Le limitazioni di cui al comma 2 ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte del comune interessato. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 quinquies. Il termine di cui al comma 2 bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

2 sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'articolo 93, comma 4. (100)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38.

Art. 95
Piano operativo
1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti:
a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.
2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:
a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la specifica disciplina di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014);(198)

Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 3, art. 6.

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3;
d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;
f) le zone connotate da condizioni di degrado.
3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce:
a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II;
b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;
c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121;
d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica); (101)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, il piano comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4,(101)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

e le relative discipline.
4. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo può individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di valenza quinquennale del piano operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:
a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;
b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e dall’individuazione delle azioni conseguenti;
e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.
7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b).
8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni(101)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.
9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.(443)

Vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31, art. 1.

10. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica. Qualora sia previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.
11. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 9 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto termine(103)

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.(443)

Vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31, art. 1.

12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un periodo massimo di cinque(467)

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6.

anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.
13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.(104)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39.

14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3.
Art. 96
Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti
1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30 ha durata massima non superiore a tre(222)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 8.

anni decorrente dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(223)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 8.

f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(468)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7.

3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
Art. 97
Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo
1. I poteri di deroga al piano strutturale e contestualmente, se necessario, al piano operativo, sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. Quando sia necessario esercitare i poteri di deroga al solo piano operativo, essi sono esercitabili nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) per interventi pubblici o di interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall’articolo 14, comma 1 bis del d.p.r. 380/2001;(469)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8.

b) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze nonché alle destinazioni d’uso ammissibili ;(470)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 8.

c) purché gli interventi in deroga non risultino in contrasto con il piano strutturale.
2 bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall’articolo 23 quater del d.p.r. 380/2001, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale. (471)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 8.

Art. 98
Distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. Icomuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d’uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all’interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).(359)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

2. Ove non costituisca parte integrante del piano operativo, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni è approvata con il procedimento di cui all’articolo 111.
Art. 99
Categorie funzionali e(105)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40.

mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito;(360)

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente(361)

Parola inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

rilevante della destinazione d'uso.
3. Gli strumenti di pianificazione(107)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40.

urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98(362)

Nota soppressa.

possono:
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.
4. La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all’articolo 133, comma 7 bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.(472)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9.

4 bis. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell’unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali. (473)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9.

5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.
Art. 100
Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica mediante l’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà immobiliari ricomprese in ambiti, anche discontinui purché all’interno della stessa UTOE, oggetto di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio, diretta al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. Gli ambiti interessati dalla perequazione urbanistica possono essere anche relativi ad UTOE diverse, a condizione che le previsioni oggetto di perequazione siano contestuali e risultino reciprocamente vincolate.
2. L’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri è effettuata in considerazione delle limitazioni all’edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale o dagli strumenti di pianificazione urbanistica o ai fini dell’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al capo III del presente titolo(109)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 41.

e tiene altresì conto delle condizioni fisiche del territorio nonché dei vincoli derivanti dalle leggi.
Art. 101
Compensazione urbanistica
1. La compensazione urbanistica si realizza con l’attribuzione, nel rispetto delle previsioni del piano operativo o dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125 di facoltà edificatorie o di aree in permuta ai proprietari degli immobili sui quali, a seguito di accordo convenzionale tra il comune e l’avente titolo, sono realizzati interventi pubblici o di interesse pubblico.
2. Le facoltà edificatorie attribuite per compensazione urbanistica ai sensi del comma 1, compresi i crediti edilizi, sono esercitabili solo all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono ricomprese nell’ambito degli interventi soggetti a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di cui all’articolo 95, comma 3, lettere a) e c) oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125 Tali facoltà edificatorie sono soggette alla decadenza quinquennale di cui all’articolo 95, comma 9.
Art. 102
Perequazione territoriale
1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra gli enti locali interessati.
2. Nei casi di cui all’articolo 25, comma 9, sulla base del parere reso dalla conferenza di copianificazione, gli enti interessati definiscono le misure di perequazione territoriale in relazione agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo specifico accordo per le finalità di cui al comma 1.
3. L’accordo di cui al comma 2, può prevedere la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali nel quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 183 relativi agli interventi oggetto dell’accordo, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.
4. Per le previsioni di cui agli articoli 26 e 27, comportanti perequazione territoriale, almeno il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi volti alla rivitalizzazione di aree commerciali quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali.
Art. 103
Misure di salvaguardia
1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento di pianificazione territoriale o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all’articolo 13.
2. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del piano strutturale adottato o con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati oppure con le misure cautelari di cui all’articolo 13.
3. La sospensione di cui al comma 1, opera fino all’efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o dello strumento di pianificazione urbanistica e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.
Art. 104
Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento(439)

Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R, emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste.
2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica. (111)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.
4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003 , costituisce parte integrante del piano operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al piano operativo.
5. I tecnici abilitati certificano l’adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli scenari di rischio possibili.
6. Le verifiche di cui ai commi 2 e 3(112)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che effettuano il relativo controllo.
7. Nell’esercizio del controllo(363)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .
8. I comuni non possono procedere all’approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti di cui al comma 2(113)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

e degli atti di cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che contiene in particolare:
a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi; (114)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione. (114)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43.

Art. 105
Aree non pianificate
1. Le aree non pianificate sono quelle prive di disciplina pianificatoria operativa, comprese quelle di cui all’articolo 95, commi 9, 10 e 11, qualora il piano operativo sia privo di specifica disciplina di gestione operante in caso di decadenza delle relative previsioni. Tale disciplina non può prevedere interventi comportanti l’utilizzo di quantità edificabili prelevate dai dimensionamenti del piano strutturale di cui all’articolo 92, comma 4, lettera c).
2. Nelle aree non pianificate di cui al comma 1, in assenza della specifica disciplina di gestione, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d’uso o aumento del numero delle unità immobiliari.(115)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 44.

3. Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza, del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 106
Regolamenti edilizi
1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza.
2. Le norme dei regolamenti edilizi comunali non possono in alcun caso costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 380/2001.(116)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45.


Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.