Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO II
Disposizioni per la qualità degli insediamenti
Art. 62
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli insediamenti in riferimento:
a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane;
b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico;
c) alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere di urbanizzazione e dell’arredo urbano;
d) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e ai servizi essenziali;
e) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;
f) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
g) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;
h) alle prestazioni di contenimento energetico degli edifici e degli isolati urbani in riferimento al contenimento energetico, alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla fruibilità e sicurezza;
i) all’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), e all’accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
l) alla qualità dell’architettura con particolare riferimento agli spazi d’uso collettivo ed alle opere pubbliche;
m) alle prestazioni omogenee adeguate delle reti di trasferimento dati sull’intero territorio regionale.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d), i) e l), la Regione, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che indica criteri, parametri di riferimento per i comuni.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica privilegiano un’organizzazione degli spazi e delle funzioni tale da assicurare la qualità della vita sociale della popolazione.
4. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i connessi impianti di trattamento;
d) opere e reti per la captazione, l’adduzione e la potabilizzazione ai fini dell’uso idropotabile;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;
h) reti per il trasferimento dati.
5. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) plessi scolastici per l’istruzione primaria e secondaria;
c) mercati di quartiere;
d) uffici comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali, attrezzature culturali pubbliche e sanitarie pubbliche;
h) le opere e le reti per l’adduzione e la distribuzione, il trattamento di acque destinate ad usi non idropotabili, provenienti dal riuso o dal recupero;
i) impianti di riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
l) aree verdi di quartiere e verde(64)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 20.

pubblico di connessione con gli spazi aperti extraurbani;
m) strutture pubbliche di servizio o di supporto all’attività d’impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori d’impresa, laboratori di ricerca, strutture e spazi destinate al coworking, esercizi polifunzionali;
n) edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica.
6. E’ definito come verde urbano l’insieme delle componenti vegetali, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico dei territori urbani.
7. Le azioni di governo del territorio sono dirette ad incrementare e migliorare la dotazione complessiva comprendente aree verdi di quartiere, parchi urbani, corridoi verdi di connessione ecologica, aree agricole periurbane a valenza multifunzionale, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
Art. 63
Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa disciplinando l’attuazione degli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità con la legislazione vigente.
2. I proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.
3. L’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ), da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità stabilite nel piano operativo comunale sulla base dei seguenti criteri:
a) cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile(354)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

residenziale realizzata oppure cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune;
b) cessione gratuita di quota percentuale della superficie edificabile(354)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d’uso o incrementi volumetrici, ad esclusione delle destinazioni d’uso industriali e artigianali;
c) corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione in caso di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.
4. Il piano operativo può consentire la monetizzazione delle cessioni di cui al comma 3, lettere a) e b), in caso di interventi di modesta rilevanza.
5. Le modalità di cui al comma 3 e al comma 4, sono obbligatorie per i comuni definiti ad alta tensione abitativa ai sensi Sito esternodella legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota abrogata.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.