Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

Art. 145
Disciplina della SCIA
1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico.
2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (260)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 19.

, alle norme relative all’efficienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 141, comma 8;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147 e dall’articolo 167, comma 1(449)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

, (388)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 34.

ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
2 bis. Nei casi di cui all'articolo 169, l'attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione. (389)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 34.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, la SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e d).
4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.
5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, l’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA ad eccezione dei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori(494)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 18.

. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 143, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all’attestazione asseverata di cui all’articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.(261)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 19.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota abrogata.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.