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Legge regionale 7 novembre 2014, n. 64

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territori ali a norma dell’Sito esternoarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 ) e dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 ), che al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, hanno ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio;


2. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;


3. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà in particolare dal venir meno degli effetti agevolativi già disposti dalla legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007”). Tale maggior gettito è stimato in euro 5.000.000,00 per l’anno 2015 e in euro 5.800.000,00 per l’anno 2016;


4. L’Sito esternoarticolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il quale la Regione può con legge determinare l’importo della tassa automobilistica, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente, con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo;


5. È necessario, per rispettare tale termine, disporre l'entrata in vigore della presente legge dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
".
2. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
"
2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.
Art. 2
1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse
”.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.