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Legge regionale 7 novembre 2014, n. 64

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

Art. 1
1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
2 quinquies 1. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
".
2. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
"
2 octies. Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.