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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 26
- Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano regionale, dei piani interprovinciali dei rifiuti e dei piani di ambito
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106, è approvato secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi del comma 1, è adeguato alle disposizioni della presente legge con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998 , come modificato, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti, i piani interprovinciali dei rifiuti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. I piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli approvati ai sensi del comma 3, restano validi ed efficaci fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti. I piani provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi ed efficaci fino alla data dell’approvazione dei piani interprovinciali, o, in mancanza di questi, fino alla data di adeguamento del piano regionale dei rifiuti.
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvano i nuovi piani di ambito nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall’articolo 27 della l.r. 25/1998 , come modificato dalla presente legge, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale adeguato ai sensi del comma 2.
6. Fino all’approvazione dei nuovi piani di ambito, restano validi ed efficaci i piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza di questi, i piani straordinari per i primi affidamenti del servizio, di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e Norme per la gestione integrata dei rifiuti).
7. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 vigente a tale data.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.