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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 9
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole: “
comma 1, lettera e)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2, lettera c),
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r.25/1998 è sostituito dal seguente:
5. L'inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, di cui all’
Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006
, o nell’anagrafe dei siti contaminati, di cui all’
Sito esternoarticolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006
, determina:
a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attività produttive.);
b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti
redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 , le parole “
inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2
” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.