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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 4
1. L'articolo 6 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 6 bis - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
1. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003
l’Autorità portuale comunica il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico alla Regione che lo approva entro sessanta giorni da tale comunicazione, integrandolo con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet della Regione.
”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.