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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Allegato A -
Allegato A1
-
l.r. 10/2010
Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
b) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
c) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
d) Cave di prestito per opere di interesse regionale o statale con più di 500.000 m3 di materiale estratto.
e) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3.
f) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
g) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
h) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
i) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
l) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al cinque per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
m) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1,
Sito esternodella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
.
o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato
B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs.152/2006
.
p) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D13 e D14,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
q) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5,
Sito esternodella parte quarta del d. lgs. 152/2006
): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5,
Sito esternodella parte quarta del d. lgs. 152/2006
), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
r) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3, oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15,
Sito esternodella parte quarta del d.lgs. 152/2006
).
s) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte
quarta del
Sito esternod.lgs. 152/2006
).
t) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.