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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 29
- Disposizioni transitorie relative ai procedimenti
1. I procedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), e l), e comma 2, della l.r. 25/1998 , in corso alla data del trasferimento della titolarità delle funzioni di cui all’articolo 28, sono conclusi dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 , già rilasciate alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 28, è di competenza della Regione. La Regione subentra altresì nelle garanzie finanziarie già prestate a favore delle province, alla data del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 28, per la gestione degli impianti di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 .
3. Ai procedimenti di VIA relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, già avviati alla data del trasferimento di tali funzioni, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. I procedimenti sono conclusi dai soggetti competenti secondo le norme vigenti a tale momento.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.