Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61
Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014
Art. 20
- Modifiche all'articolo 27 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
nel piano interprovinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “nel piano regionale
”.2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
nei piani interprovinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “nel piano regionale
”.3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
e recupero
” sono sostituite dalle seguenti “e di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d)
”.4. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è abrogata.
5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 sono aggiunte le seguenti:
“
i bis) la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza, ivi compresa la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento;
i ter) la descrizione del sistema di raccolta differenziata, idoneo al raggiungimento degli obiettivi del piano di ambito;
i quater) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le modalità di avvio al recupero.
”.6. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
dei piani interprovinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “del piano regionale
”, e le parole: “alle province e
” sono soppresse.7. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
le province interessate d’intesa tra loro possono
” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può
”, e le parole: “piano interprovinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “piano regionale
”.8. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole: “
alle province interessate che, d’intesa tra loro, lo adeguano
” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione che lo adegua
”, e le parole “la provincia con il maggior numero di abitanti
” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione
”.9. Al comma 4 bis dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 dopo le parole: “
anche in via telematica
” sono aggiunte le seguenti: “mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento, della Regione e dei comuni interessati.
”.10. I commi 6 e 7 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.