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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica
1. In attuazione dell’
Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006
, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 medesimo.
2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla
l.r. 54/2009
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.