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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 15
1. Il comma 1 dell'articolo 20 septies della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. Le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) con le procedure di cui alla parte quarta, titolo I, capi IV e V,
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-.
”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.