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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 10
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 25/1998 , è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Interventi edilizi ammessi
1. A seguito dell'inserimento di un'area nell’elenco dei siti da bonificare di cui all’
Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006
o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’
Sito esternoarticolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006
, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d’uso;
e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;
f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.
2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.
3. Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2,
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (
L.R. 25/25
/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:
a) dimostri che l’inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;
b) dimostri che l’intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;
c) dimostri che l’intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l’area a vario titolo;
d)dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006
.
4. Ai fini di cui al comma 3, il proprietario dell’area presenta all’ente titolare del procedimento di bonifica il progetto di intervento e una relazione tecnica contenente:
a) l’analisi delle attività potenzialmente inquinanti svolte, anche in passato, sull’area specificando l’attività produttiva, i cicli industriali, le materie prime utilizzate nonché i rifiuti e gli scarichi liquidi;
b) la caratterizzazione dello stato di inquinamento della falda al di sotto dell’area;
c) la verifica delle condizioni di inquinamento della falda all’intorno dell’area attraverso una ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area con determinazione delle isofreatiche e delle linee di flusso, nonché delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero e con la realizzazione di almeno tre piezometri;
d) l’analisi di rischio sanitario per l’utilizzo dell’area.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali e tecnici di cui al comma 4, salva la richiesta di eventuali integrazioni, l’ente titolare del procedimento di bonifica, previa convocazione della conferenza di servizi di cui all’
Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006
, a cui sono invitati a partecipare anche l’ARPAT e l’azienda unità sanitaria locale (ASL) di competenza, autorizza, ove ne ricorrono le condizioni, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all’esecuzione dell’intervento proposto dal proprietario dell’area, con indicazione delle prescrizioni da inserire nello stesso titolo abilitativo.
6. Qualora all’esito della conferenza di servizi di cui al comma 5, emerga la necessità di attuare le misure di messa in sicurezza di cui all’
Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006
, il rilascio del titolo abilitativo può essere autorizzato solo dopo l’attuazione di tali misure di messa in sicurezza.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di avere efficacia gli “Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’
articolo 13, comma 5, lettera a), della l.r. 25/1998 ”, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1193.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.