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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni in materia di gestione dei rifiuti, nonché di spandimento fanghi in agricoltura non espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall’articolo 6 bis;
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte seconda, titolo III bis del medesimo d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all’articolo 21;
d) l’emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
, nonché la promozione e l’adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
f) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'
Sito esternoarticolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006
, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all’articolo 30 quater, ai fini dell’applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
g) la redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'
Sito esternoarticolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006
;
h) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all’articolo 9, nonché dei contributi di cui all’articolo 3;
i) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
l) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006
.
2. Sugli impianti di cui al comma 1, lettera c), individuati negli allegati A1 e B1
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità.”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.