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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9 - Contenuti del piano regionale
1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale), le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell’
articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007
ed ha i contenuti di cui all’
Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006
.
2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce:
a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
b) i criteri per l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
c) i criteri per l’individuazione, nell’ambito del PTCP, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ATO, nonché dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;
e) i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;
f) criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;
g) i livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
h) le fonti principali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano;
i) i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;
l) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;
m) gli obiettivi, la finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3;
n) i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all'
Sito esternoarticolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006
:
a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;
b) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.
4. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla
Sito esternolegge 29 ottobre 1987, n. 441
, di conversione
Sito esternodel decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361
, come modificata dalla
Sito esternolegge 9 novembre 1988, n. 475
, di conversione
Sito esternodel decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al
Sito esternodecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
5. La Giunta regionale approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attività di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma 4.
6. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs. 152/2006.
7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’
articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005
.
”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.