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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 5
1. L'articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6 ter - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima
1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003
sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso
Sito esternod.lgs. 182/2003
, costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei
rifiuti.
3. La Regione, avvalendosi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell’autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d’intesa con l’autorità marittima stessa, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.