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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di cui all’
Sito esternoarticolo 197 del d.lgs. 152/2006
, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte quarta del d.lgs. 152/2006
, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all’
Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
(Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
;
d) l'individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
secondo quanto previsto all’articolo 16;
f) il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
).
2. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).
”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.