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Legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 5 novembre 2014

Art. 14
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
2. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
commi 4, 5 e 12 del decreto
” sono sostituite con “
commi 4 e 5 del decreto
”.
3. Al comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
ai sensi del comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 ”.
4. Al comma 13 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
che dimostri la possibilità di coprire
l’intero importo dell’intervento nel termine massimo di tre anni
” sono soppresse.
6. Al comma 16 bis dell'articolo 20 della l.r. 25/1998 , le parole: “
all’articolo 9, comma 2, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006 ”.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.