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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 13 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione
1. La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:
a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;
b) garantisce un’offerta formativa unitaria sul territorio regionale;
c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;
d) supporta le scuole e le famiglie nell’attività di orientamento.
2. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l’attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell’istruzione e della formazione.
3. Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell’elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali.
”.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.