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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 6
- Inserimento dell’articolo 6 ter 1 nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art 6 ter 1 - Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione
1. E' istituita la conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.
2. La conferenza ha compiti di:
a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;
b) verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a);
c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.
3. La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32. La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.
”.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.