Menù di navigazione

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 6 ter della l.r. 32/2002
1. L’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 6 ter - Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione
1. La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nell’ambito delle funzioni e attività di cui all’articolo 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
4. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.
5. Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:
a) istituzione scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;
b) scuole paritarie private e degli enti locali;
c) province e città metropolitana per le materie di competenza.
6. Le reti di scuole, costituite ai sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'
Sito esternoart. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59
), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.
7. La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare
riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.