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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 32/2002
1. L’articolo 6 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 6 bis - Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Allo sviluppo delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, concorrono:
a) le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione;
b) le province e la città metropolitana;
c) la conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;
d) la Regione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.