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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 36
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole “
e le politiche formative
” sono sostituite dalle seguenti: “
, dell'istruzione e della formazione professionale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole “
sistema regionale per l'impiego
” sono sostituite dalle seguenti: “
sistema regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole: “
per l’impiego
” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole “
delle Province e degli altri enti locali
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.