Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014
Art. 33
- Inserimento dell’articolo 21 quinquiesdecies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l'articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
Art. 21 quinquiesdecies - Personale
1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore.
”.