Menù di navigazione

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 31
1. Dopo l'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 terdecies - Entrate
1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio;
b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale, di cui all’articolo 21 decies;
c) altri contributi statali e comunitari;
d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’
articolo 8 della l.r. 65/2010
;
e) ulteriori entrate eventuali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.