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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 25
1. Dopo l'articolo 21 sexies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 septies - Direttore
1. Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell’Agenzia.
2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
3. L’incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
4. Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:
a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.