Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014
Art. 24
- Inserimento dell’articolo 21 sexies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l'articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
Art. 21 sexies - Organi
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
”.