Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014
Art. 23
- Inserimento dell’articolo 21 quinquies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
Art. 21 quinquies - Articolazione organizzativa
1. L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati centri per l’impiego.
2. L’Agenzia, entro novanta giorni dalla nomina del direttore, di cui all’articolo 21 septies, adotta un regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 individua:
a) le funzioni e le attività da espletare a livello regionale e periferico, al fine di
assicurare la maggiore efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell’Agenzia;
b) gli ambiti delle strutture periferiche, garantendo un'adeguata articolazione territoriale;
c) gli strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello territoriale.
4. L’organizzazione interna dell’Agenzia è strutturata in modo da garantire che le funzioni, di cui all’articolo 21 quater, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità collegati alle strutture periferiche.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.