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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 21
- Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 ter - Istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro
1. E’ istituita l'Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. L’Agenzia ha sede legale a Firenze.
4. L’Agenzia e le strutture periferiche di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l’impiego.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.