Menù di navigazione

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 2
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 bis. La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall’
Sito esternoarticolo 4, comma 55, della l. 92/2012
:
a) l’integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;
b) l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l’ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;
c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.