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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 16
- Inserimento dell’articolo 16 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 16 ter - Integrazione dei sistemi informativi regionali
1. La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 4, lettera i quinquies), realizza il raccordo tre le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.
2. Il regolamento di cui all'articolo 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.