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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Istruzione e formazione professionale
1. La Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal
Sito esternodecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
(Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'
Sito esternoart. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53
) e per un’offerta formativa, coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.
2. In applicazione della disciplina statale, l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale si articola in:
a) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:
a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di formazione;
b) dagli istituti professionali di stato in sussidiarietà integrativa e complementare secondo quanto previsto dalla disciplina statale, previa intesa con l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011 (Linee guida, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 13, comma 1 quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 2 aprile 2007, n. 40
, riguardanti la
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale).
4. Possono iscriversi ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:
a) agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005
;
b) alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13, comma 1 quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 2 aprile 2007, n. 40
.
6. La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.
7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.
8. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per l'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.