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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 10
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Sistema regionale di istruzione e formazione
1.La Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei giovani per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, dei soggetti inoccupati, disoccupati, occupati, dei giovani che hanno abbandonato gli studi e dei giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.
2. La Regione promuove i seguenti interventi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.
3. La programmazione dell’offerta di istruzione e formazione garantisce l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione dei percorsi di cui al comma 1.
4. I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.
5. La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'
Sito esternoarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).
6. La Regione sostiene un’offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.
7. La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.