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Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 1
1. Alla fine della lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono aggiunte le parole: “
, dei rifugiati e dei profughi
”.
i quater) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all’articolo 4, commi 52, 53 e 54,
Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
”.
i quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.