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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 17
1. Il comma 3 dell’articolo 17 novies della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 novies della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
3 bis. L’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in
strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.