Menù di navigazione

Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 17 octies della l.r. 66/2005 le parole “
della pesca
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’attività di acquacoltura.
2. La principalità è dimostrata dall’acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui
all'articolo 17 septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.