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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 17 bis della l.r. 66/2005
1. L’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo
1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla provincia ove si svolge l’attività di pescaturismo, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) il possesso dell'autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio, rilasciata dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;
c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;
d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall’equipaggio.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.