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Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 56

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in materia di microcredito in favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 2
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:
2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine:
a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;
b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:
1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;
2) non essere imprenditori;
3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.