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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 53

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014




PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Considerato quanto segue:


1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è necessaria per consentire lo svolgimento del servizio civile regionale finanziato con risorse del fondo sociale europeo (FSE) e, in particolare, del piano di attuazione della garanzia giovani;


2. Il servizio civile regionale, nei casi in cui è finanziato con risorse europee, può essere svolto dai giovani che abbiano i requisiti previsti dai piani o programmi europei a cui viene data attuazione;


3. È opportuno prevedere più finestre per la presentazione dei progetti affinché l'offerta di posti di servizio civile a disposizione dei giovani sia più numerosa e maggiormente continuativa nel corso dell'anno;


4. È opportuno semplificare e velocizzare le procedure di valutazione dei progetti e di avvio dei giovani al servizio civile in considerazione del numero elevato di giovani che saranno interessati dalle misure del programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) ed in particolare dallo svolgimento del servizio civile regionale;


5. È opportuno dare immediata attuazione alle misure del PON Garanzia Giovani.

Approva la presente legge

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
1. La durata massima del servizio civile regionale è di dodici mesi.
”.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 35/2006
1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è inserito il seguente:
Art. 20 bis - Servizio civile regionale finanziato con fondi europei
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE).
2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale articolato in
una o più scadenze per la presentazione dei progetti.
3. Gli enti iscritti all'albo, con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2, possono presentare:
a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;
b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;
c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all'articolo 7 comma 2 sono approvati ed ammessi al finanziamento secondo l'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità operative previste con apposita delibera di Giunta regionale. I progetti di servizio civile regionale già presentati a seguito di bandi regionali ed approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere ripresentati e sono considerati idonei a condizione che le caratteristiche dei progetti ed i requisiti per i giovani siano compatibili con quanto previsto dal PON Garanzia Giovani o dal POR FSE.
5. L'elenco dei progetti con indicazione di quelli approvati e finanziati è approvato con decreto del dirigente del competente ufficio regionale entro quarantacinque giorni da ogni scadenza prevista dal bando, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.
6. I centri per l'impiego, previa verifica dei requisiti, provvedono ad indirizzare i giovani agli enti titolari dei progetti di cui al comma 5, operando per favorire il più proficuo incontro fra domanda e offerta. Gli enti procedono alla verifica di idoneità dei giovani previo colloquio e valutazione del curriculum vitae fino alla copertura del numero di giovani previsto dal progetto.
7. Gli enti trasmettono al competente ufficio della Regione ed ai centri per l'impiego l'elenco dei giovani da avviare al servizio con riferimento ad ogni singolo progetto, unitamente ai documenti che danno conto delle procedure seguite per la valutazione di idoneità dei giovani. Il dirigente della competente struttura regionale, sulla base della documentazione ricevuta, prende atto delle procedure seguite ed avvia i giovani al servizio.
8. I centri per l'impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE.
”.
Art. 3
- Disposizioni di prima applicazione
1. In via di prima applicazione la Regione può finanziare con risorse del PON Garanzia Giovani i progetti presentati a seguito del bando di servizio civile regionale emanato con decreto dirigenziale 22 aprile 2014, n. 1677 (Servizio civile regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti iscritti all’albo regionale – anno 2014), approvati dalla competente struttura regionale e compatibili con il PON Garanzia Giovani.
2. Nel bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile di cui all'articolo 8 della l.r. 35/2006 sono espressamente individuati i progetti finanziati con risorse PON Garanzia Giovani ed i requisiti dei giovani ammissibili di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della l.r. 35/2006 come introdotto dalla presente legge. Il bando è trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.
3. Per i progetti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 35/2006 .
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.