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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 53

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014




PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Considerato quanto segue:


1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è necessaria per consentire lo svolgimento del servizio civile regionale finanziato con risorse del fondo sociale europeo (FSE) e, in particolare, del piano di attuazione della garanzia giovani;


2. Il servizio civile regionale, nei casi in cui è finanziato con risorse europee, può essere svolto dai giovani che abbiano i requisiti previsti dai piani o programmi europei a cui viene data attuazione;


3. È opportuno prevedere più finestre per la presentazione dei progetti affinché l'offerta di posti di servizio civile a disposizione dei giovani sia più numerosa e maggiormente continuativa nel corso dell'anno;


4. È opportuno semplificare e velocizzare le procedure di valutazione dei progetti e di avvio dei giovani al servizio civile in considerazione del numero elevato di giovani che saranno interessati dalle misure del programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) ed in particolare dallo svolgimento del servizio civile regionale;


5. È opportuno dare immediata attuazione alle misure del PON Garanzia Giovani.

Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.