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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 52

Correzione di errore materiale. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 ).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 46/2014
1. L'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013), è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Modifiche all'
articolo 43 della l.r. 77/2012
1. Il
comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
(Legge finanziaria per
l'anno 2013), è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.”.
2. Il
comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 77/2012
è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.