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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 7
- Circoscrizioni elettorali
1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:
a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.