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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 25
- Elezione plurima candidato regionale
1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell’articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale di cui all’articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all’articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un’unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale di cui all’articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all’articolo 22, comma 6).
2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l’esaurimento di candidate e candidati disponibili per l’elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all’articolo 26, comma 2.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.