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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 23
- Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali
1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:
a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.